Descrizione
Con il presente, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del contribuente), si vuole porre l’attenzione dei contribuenti sulla valenza giuridica della comunicazione per i coniugi in costanza di matrimonio che scindono la residenza: sotto il profilo giuridico-tributario la comunicazione di cui al modulo allegato costituisce pre-requisito costitutivo indispensabile per la concretizzazione della fattispecie “abitazione principale”, e solo in sua presenza il Comune sarà tenuto a verificare la sussistenza dei due elementi oggettivi (la residenza anagrafica e, soprattutto, la dimora abituale). In altre parole: se il contribuente (il coniuge che cambia residenza rispetto a quella del nucleo familiare) non presenta la comunicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale l’evento si verifica, il fabbricato nel quale pone la residenza anagrafica continua ad essere assoggettato all’IM.I.S. come “altro fabbricato abitativo” (seconda casa) ai sensi dell’articolo 5 comma 2 lettera c) della LP 14/2014.
21 settembre 2023
AVVISO
IM.I.S. Imposta Immobiliare Semplice
- L.P. 30.12.2014 n. 14 e s.m.
OBBLIGO di comunicazione abitazione principale
coniugi con residenze scisse
per modifiche legislative intervenute a seguito della Sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale
Con il presente, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del contribuente), si vuole porre l’attenzione dei contribuenti sulla valenza giuridica della comunicazione per i coniugi in costanza di matrimonio che scindono la residenza: sotto il profilo giuridico-tributario la comunicazione di cui al modulo allegato costituisce pre-requisito costitutivo indispensabile per la concretizzazione della fattispecie “abitazione principale”, e solo in sua presenza il Comune sarà tenuto a verificare la sussistenza dei due elementi oggettivi (la residenza anagrafica e, soprattutto, la dimora abituale). In altre parole: se il contribuente (il coniuge che cambia residenza rispetto a quella del nucleo familiare) non presenta la comunicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale l’evento si verifica, il fabbricato nel quale pone la residenza anagrafica continua ad essere assoggettato all’IM.I.S. come “altro fabbricato abitativo” (seconda casa) ai sensi dell’articolo 5 comma 2 lettera c) della LP 14/2014.
Tale termine (sia ordinario che straordinario per gli anni 2022 e precedenti) è perentorio, e questo significa che se il contribuente non lo rispetta la fattispecie “abitazione principale” non potrà in ogni caso essere riconosciuta a prescindere dalla sussistenza della residenza anagrafica e dalla dimora abituale.
Per maggiori dettagli si rimanda alla LP 14/2014 e alla circolare n. 1/2023 disponibile nella seguente area “Tributi e tariffe” del sito Autonomie locali PAT ove sono disponibili anche le FAQ apposite:
NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE è DISPONIBILE L'APPOSITO MODULO PER LA DICHIARAZIONE: