Con il presente, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del contribuente), si vuole porre l’attenzione dei contribuenti sulla valenza giuridica della comunicazione per i coniugi in costanza di matrimonio che scindono la residenza: sotto il profilo giuridico-tributario la comunicazione di cui al modulo allegato costituisce pre-requisito costitutivo indispensabile per la concretizzazione della fattispecie “abitazione principale”, e solo in sua presenza il Comune sarà tenuto a verificare la sussistenza dei due elementi oggettivi (la residenza anagrafica e, soprattutto, la dimora abituale). In altre parole: se il contribuente (il coniuge che cambia residenza rispetto a quella del nucleo familiare) non presenta la comunicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale l’evento si verifica, il fabbricato nel quale pone la residenza anagrafica continua ad essere assoggettato all’IM.I.S. come “altro fabbricato abitativo” (seconda casa) ai sensi dell’articolo 5 comma 2 lettera c) della LP 14/2014.
21 settembre 2023
Data di pubblicazione: 21/09/2023