Calcolatore IMIS

  • Servizio attivo

Il servizio consente il calcolo automatico dell’IM.I.S. (Imposta Immobiliare Semplice), con la possibilità di compilare e stampare il relativo modello F24.

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A chi è rivolto

Il servizio consente ai proprietari di immobili nel territorio comunale di simulare, per l'anno di competenza, il calcolo dell’IM.I.S. (Imposta Immobiliare Semplice) per il proprio Comune, e di compilare e stampare il modello F24 contenente il valore ottenuto, con il quale sarà possibile effettuare il pagamento dell'imposta dovuta.

San Giovanni di Fassa

Come fare

Attraverso il servizio è possibile fare una simulazione per il calcolo dell'IM.I.S. (Imposta Immobiliare Semplice) dovuta, inserendo i propri dati anagrafici e i dati degli immobili di proprietà.

Cosa serve

Per il calcolo dell'IM.I.S. è necessario inserire i propri dati anagrafici e i dati degli immobili di proprietà.

Cosa si ottiene

Calcolatore IMIS

Il calcolo del valore dell'IM.I.S. per l'anno di competenza.

Tempi e scadenze

1 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Costi

GRATUITO

Accedi al servizio

Accedi al servizio online

Sede Ufficio Entrate

L'ufficio è situato presso la sede principale, nel centro del paese di Pozza di Fassa e costituisce anche la sede centrale del Servizio Entrate in Gestione Associata per i Comuni che hanno aderito alla convenzione.

Piaza de Comun, 1 - 38036 San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN)

Orari al pubblico:

Per necessità diverse rispetto all'orario di apertura è possibile richiedere un appuntamento.

Lun
8.30 - 12.00
Mer
08:30 - 16:30
Ven
08:30 - 12:00
Valido dal 01/01/2023

Ulteriori informazioni

Notizie e aggiornamenti

Avvisi

IMIS - comunicazione abitazione principale per coniugi con residenze scisse

Con il presente, ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del contribuente), si vuole porre l’attenzione dei contribuenti sulla valenza giuridica della comunicazione per i coniugi in costanza di matrimonio che scindono la residenza: sotto il profilo giuridico-tributario la comunicazione di cui al modulo allegato costituisce pre-requisito costitutivo indispensabile per la concretizzazione della fattispecie “abitazione principale”, e solo in sua presenza il Comune sarà tenuto a verificare la sussistenza dei due elementi oggettivi (la residenza anagrafica e, soprattutto, la dimora abituale). In altre parole: se il contribuente (il coniuge che cambia residenza rispetto a quella del nucleo familiare) non presenta la comunicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale l’evento si verifica, il fabbricato nel quale pone la residenza anagrafica continua ad essere assoggettato all’IM.I.S. come “altro fabbricato abitativo” (seconda casa) ai sensi dell’articolo 5 comma 2 lettera c) della LP 14/2014.
21 settembre 2023

Data di pubblicazione: 21/09/2023

Case
Ulteriori dettagli
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